L’inopportunità del quorum strutturale

Per ciò che riguarda le leggi ordinarie dello Stato, l’ordinamento giuridico della Repubblica italiana non prevede referendum di tipo confermativo, bensì il solo istituto del referendum abrogativo. L’articolo 75 Cost. istituisce due tipi di quorum affinché la proposta soggetta al referendum venga approvata. Il primo è detto strutturale o di partecipazione: la consultazione referendaria è valida solo se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto. Il secondo è detto deliberativo o funzionale e riguarda l’esito della consultazione stessa: la proposta “passa” se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
La previsione del quorum strutturale è posta, quindi, a tutela della garanzia di validità del referendum. In sostanza, si vuole assicurare una partecipazione elevata o, comunque, sufficientemente rappresentativa del corpo elettorale in maniera tale che l’eventuale approvazione sia il riflesso di un principio di democrazia, la volontà della maggioranza.
Il problema è che il funzionamento di questo tipo di quorum finisce per giocare a favore di chi “rema contro”, cioè di chi ha promosso la legge che si vuole abrogare. E ciò per un motivo – di cui tra poco si dirà – che ha a che fare col corrispettivo negativo della partecipazione: l’astensione. L’esperienza storica in Italia ha una serie assai numerosa di casi in cui il referendum è fallito a causa del mancato raggiungimento del quorum partecipativo.
Veniamo dunque all’astensione. Solitamente, quando se ne parla occorre tener conto di due dimensioni: quella di tipo fisiologico, di coloro che preferiscono “andare al mare” o “stare a casa” (cioè l’astensione dei disinteressati) e quella di tipo organizzato, tipica di chi non prende parte alla consultazione allo scopo di far saltare il quorum partecipativo. Il primo tipo di astensione è ineliminabile. Il secondo, invece, può essere aggirato se venisse abolito il quorum partecipativo.
Certo, le critiche nei confronti di tale proposta non mancano. In tal modo, infatti, l’esito favorevole della deliberazione potrebbe essere espressione di una minoranza e ciò, direbbero alcuni, contrasterebbe con lo spirito democratico della nostra Costituzione e del nostro ordinamento giuridico. In teoria, questa osservazione è ineccepibile. Tuttavia, data l’ineliminabilità di un’astensione fisiologica, l’astensione organizzata verrebbe spazzata via e i gruppi sarebbero costretti ad indirizzare la scelta o a favore o contro la proposta oggetto di deliberazione e quindi il rischio paventato in teoria non troverebbe espressione pratica.
In conclusione, l’eliminazione del quorum strutturale va vista come una misura orientata a tutela di chi promuove il referendum e il cui spirito è quello di instaurare una competizione fra i contendenti finalmente ad armi pari.

Alberto Gasparetto

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