Chi non ha, almeno una volta nella vita, sentito parlare di autodeterminazione dei popoli? Negli ultimi anni queste poche parole sono diventate una sorta di onnipresente litania, una sorta di mantra continuamente scandito a giustificazione di un qualsivoglia atto teso a ledere, a prevaricare o ancora ad affermare un diritto. Nella fattispecie i diritti a cui, in questo caso, si fa riferimento riguardano i popoli, o meglio, un popolo in mezzo ad altri. Ma vediamo più da vicino cos’è realmente il diritto di autodeterminazione. Come la parola stessa sembra suggerire, questo è una pretesa mossa da un popolo (dove per popolo si intende in generale, un gruppo specifico di esseri umani che possiedono caratteristiche comuni, come nazionalità, colore della pelle o cultura) di prendere possesso di qualcosa che esso sente proprio. Questo “qualcosa” può esplicitarsi in varie e molteplici forme, la più classica delle quali, nonché la più conosciuta, risulta essere quella legata alla richiesta di riconoscimento che una data comunità muove nei confronti di un territorio che sente essere proprio per natura.
E’ esattamente sulla base del concetto della proprietà per natura che questo articolo vuole sondare alcuni aspetti che riguardano un avvenimento della più stretta attualità: la crisi internazionale relativa al nucleare coreano.
La comunità internazionale nella sua interezza ha percepito il test nucleare portato a compimento dalla Corea del Nord come una minaccia, come un avvenimento non ammissibile e profondamente contrario alla morale. Per avere però una visione d’insieme più completa bisogna retrodatare l’analisi all’inizio vero e proprio della vicenda. Si può dire che la crisi coreana inizia con il fallimento dei negoziati a sei relativi a quello che fino a qualche anno fa non era altro che un progetto di un programma per la costruzione di un ordigno atomico. Successivamente alla rottura dei negoziati la Corea del Nord ha continuato con lo sviluppo di tale programma sino ad arrivare agi esiti che il 9 ottobre del corrente anno si sono resi visibili al mondo intero. La domanda che sorge spontanea è la seguente: perché la comunità internazionale vuole impedire a priori lo sviluppo di un programma nucleare autonomo da parte di un qualsivoglia paese? Certamente la questione relativa al nucleare nella penisola coreana è assai delicata, così come quella dell’Iran, ma va comunque affrontata. Si cercherà di farlo partendo da una posizione largamente differente da quelle da cui si è fin ora partiti, quella, appunto, dell’autodeterminazione.
Assumiamo ad esempio che esista nel mondo un gruppo di persone rispondenti alle caratteristiche necessarie per rendere possibile una loro identificazione come popolo. Immaginiamo che ad un certo punto della loro esistenza queste riescano a dar vita ad uno Stato autonomo ed indipendente riconosciuto dagli altri Stati attraverso il principio di autodeterminazione. Completata la costruzione delle infrastrutture interne necessarie al funzionamento dell’apparato statale le autorità governative decidono di avviare un programma volto a ricercare nuove fonti di energia. Questo passaggio non sarebbe altro che un estrinsecazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Può sembrare bizzarro, ai limiti del paradossale, ma, specialmente negli Stati a governo democratico quanto detto sopra risponde a verità. Il popolo, per mano dei suoi rappresentanti, decide di intraprendere il progetto di cui sopra. Fin qui nulla di strano. L’anomalia comprare qualora un altro Stato o la comunità internazionale vogliano bloccare tale progetto. Si tratterebbe infatti si una lesione volontaria di un diritto internazionalmente statuito, specialmente quando oltre ad avere la pretesa di bloccare l’attività in questione si minaccia l’ipotetico paese di sanzioni, arrivando addirittura ad ipotizzare l’intervento militare. La violazione però non si avrebbe nel caso in cui i paesi in questione arrivassero, tramite un dialogo vero e costruttivo (non un tentativo coercitivo non-fisico che non lascia spazio a concessioni di sorta) teso a trovare una soluzione che riesca a soddisfare entrambe le parti in causa.
Si è visto quindi come anche la ricerca scientifica gli esperimenti ad essa legati (in questa sede non si ritiene opportuno discutere dei fini) quando condotti da un’entità statale possono essere considerati come delle naturali espressioni del diritto all’autodeterminazione dei popoli. Con questo non si vogliono assumere posizioni giustificative, né prendere pericolose posizioni a difesa di questo o quello Stato sposandone i fini e gli obbiettivi, si vuole solamente osservare come la libertà dei popoli di determinare da sé il proprio destino passi anche attraverso la loro capacità di proporre e portare a termine progetti di varia natura.
Altra considerazione che si desidera proporre è la seguente, in caso di controversie riguardanti aspetti delicati della vita internazionale come quelli relativi all’autodeterminazione dei popoli, i progetti ad essa allacciati e le questioni che in essa si inseriscono (ad esempio i negoziati per la questione del nucleare) solamente un organo a livello internazionale potrebbe essere abilitato a decidere come, quando e in che misura intervenire: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; questo in quanto all’interno del suo statuto, all’articolo 1 paragrafo 2° viene menzionata l’autodeterminazione come motore per promuovere la pace e la stabilità tra i popoli.
Visto quanto scritto si vuole concludere dicendo che il diritto all’autodeterminazione dei popoli esiste e si esprime anche attraverso la ricerca scientifica e gli esperimenti ad essa legati, ma nel caso in cui la comunità internazionale, o una parte di essa dovessero affermare che uno Stato sta eccedendo in quelle che sono le proprie possibilità (anche se questo presenta a motivazione del suo agire giustificazioni basate sul diritto all’auto-decisione) l’unico organo competente a decidere in materia risulta essere l’ONU e non una parte, per quanto influente, della collettività internazionale.